STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “
Conforme alle modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n° 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n° 128
Articolo 1
- E’ costituita a norma dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Viale J. P. Sartre 13, 00132 Roma un’associazione che assume la denominazione ″Associazione sportiva dilettantistica MTB CASTELLI ROMANI”, nel seguito per brevità definita “Associazione” con lo scopo di accrescere e diffondere il Ciclismo attraverso l’esercizio di attività sportive dilettantistiche nonché la promozione, la difesa e la conservazione del territorio in cui opera.
- Oltre all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche è compresa nello scopo sociale l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
- L’Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa razziale o politica.
- L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.
- E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.
- L’attività dell’Associazione è regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed è svolta nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti dello Stato. Sussiste inoltre l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi.
Durata
Articolo 2
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci
Soci e relativi Diritti e Doveri
Articolo 3
- I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all’attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva . E’ esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. La qualità di associato è acquisita anche in assenza di domanda scritta e della conseguente delibera del Consiglio Direttivo, qualora sussista il pagamento della quota sociale non respinto dall’Associazione.
- Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- Nell’assemblea a ciascun socio spetta un voto a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e all’atto della convocazione sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Con delibera dell’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell’Associazione. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote ed hanno il diritto di partecipazione ma non di voto nelle assemblee.
- L’ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio.
- Tutti i soci possono essere elette a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
- Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E’ esclusa la rivalutabilità della quota.
- I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- Dimissioni volontarie
- Morosità protrattasi per un mese dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua.
- Esclusioni per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione. I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Organi associativi
Articolo 4
Sono organi dell’Associazione: l’assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.
Assemblea
Articolo 5
- L’assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
- La convocazione dell’assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno 1/10 dei soci aventi il diritto di voto e deve essere effettuata nei giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
- La convocazione con l’ordine del giorno, la data e la sede dell’assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della sua effettuazione mediante le modalità quali affissione, pubblicazione telematica, l’invio di lettera semplice email o telegramma, recante quanto sopra descritto.
- Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vice presidente e di qualsiasi numero dei soci.
- Possono partecipare all’assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua.
- L’assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti ad eccezione di quelli riservati all’assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
- L’assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento-liquidazione dell’Associazione.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.
- Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
Consiglio Direttivo
Articolo 6
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 7 eletti dall’assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l’elezione e può essere assunta nella stessa assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
- Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Cassiere.
- Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.
- Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l’importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri senza formalità.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del presidente.
- Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione ed in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci.
- I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
- Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
- Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’assemblea per sostituirli; in questo caso i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituti.
- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Presidente
Articolo 7
Il Presidente alla rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo il potere di straordinaria amministrazione in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Patrimonio e risorse finanziarie dell’Associazione
Articolo 8
Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:
- Dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo
- Dai proventi derivanti delle varie attività sportive svolte dall’Associazione
- Da sovvenzioni oblazioni contributi di enti pubblici o privati, di privati cittadini, di fondazioni, do associazioni
- Di eredità o legati
- Dai preventivo conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali
- Di erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni
- Dalla donazione di beni materiali da parte di soci privati, privati cittadini, enti pubblici e privati
Esercizio sociale
Articolo 9
- L’esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre successivo.
- E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l’assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
Scioglimento e liquidazione
Articolo 10
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con l’approvazione di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe cosi pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
- Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva.
- In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’Associazione dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Clausola compromissoria
Articolo 11
Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo: in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell’Ente al quale l’Associazione è affiliata.